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Guida alla comprensione
delle procedure di base
A. Procedure preliminari La diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore. Qualora il sospetto abbia verosimiglianza con la verit�, il caso viene deferito alla CDF. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla CDF ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine. Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorit� preposte. Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo pu� imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunit�, comprese le vittime. In realt�, al vescovo locale � sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attivit� di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorit� ordinaria, che egli � sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere pu� essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico. B. Procedure autorizzate dalla CDF La CDF studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari. La CDF ha a disposizione una serie di opzioni: 1. Processi penali La CDF pu� autorizzare il vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovr� essere eventualmente presentato a un tribunale della CDF. La CDF pu� autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti a un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato � chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove. L'accusato ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanni a una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della CDF � definitiva. Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti - giudiziario e amministrativo penale - possono condannarlo a un certo numero di pene canoniche, la pi� seria delle quali � la dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti pu� essere trattata direttamente durante queste procedure. 2. Casi riferiti direttamente dal Santo Padre In casi particolarmente gravi, in cui processi civili criminali abbiano
ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori un religioso, o in cui le prove
siano schiaccianti, la CDF pu� scegliere di portare questo caso direttamente al
Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo
stato clericale "ex officio". Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto
papale. 3. Misure disciplinari In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini e abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale a emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Tali decreti sono imposti tramite un precetto penale che comprendono una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti � possibile il ricorso alla CDF . La decisione della CDF � definitiva. C. La revisione del Motu Proprio La CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, al fine di aggiornare il suddetto motu proprio del 2001 alla luce delle speciali facolt� riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.
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